Condizioni generali di Contratto
ENERENT Schweiz GmbH

 

Condizioni Generali di Contratto
ENERENT Schweiz GmbH - Noleggio

Le presenti Condizioni Generali di Contratto della ENERENT Schweiz GmbH (di seguito: locatore) si applicano al noleggio di impianti mobili di riscaldamento, raffreddamento o vapore, a condizione che il conduttore sia un imprenditore e che il contratto rientri nell’attività della sua impresa. Inoltre, tali condizioni si applicano se il conduttore è una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico.

I. Disposizioni generali:

  1. Il noleggio degli impianti del locatore, il relativo servizio e le consulenze connesse si effettuano esclusivamente in base alle seguenti condizioni. Queste valgono anche per tutti i futuri rapporti commerciali, anche se non vengono espressamente concordate di nuovo.
  2. Il locatore non riconosce eventuali condizioni generali di contratto contrastanti, a meno che non ne abbia espressamente approvato per iscritto la validità. Le nostre condizioni generali si applicano anche nel caso in cui il locatore, pur essendo a conoscenza di condizioni generali di contratto del cliente contrastanti o divergenti, esegua le prestazioni a favore del cliente senza riserve o non si opponga espressamente dopo la loro ricezione. Accordi divergenti e intese verbali sono validi solo se confermati per iscritto dal locatore tramite fax o e-mail.
  3. Per la gestione di un account cliente sono necessari dati personali. I dati richiesti sono contrassegnati con un “*” durante la registrazione. Con la registrazione, l'acquirente acconsente all'utilizzo di tali dati per la gestione dell’account. Il venditore tratta questi dati, previo consenso dell'acquirente, per l’elaborazione di richieste e la gestione dei contratti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati. Maggiori informazioni sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy al seguente link: Protezione dei dati | ENERENT Schweiz GmbH.

II. Offerta e stipula del contratto

  1. Il locatore si riserva il diritto di apportare modifiche alla progettazione o alla forma, di utilizzare componenti e/o materiali equivalenti o di qualità superiore e di modificare l’entità della fornitura anche dopo la conclusione del contratto e fino alla consegna dell'impianto, a condizione che ciò non ne pregiudichi l'uso previsto.
  2. Il locatore mantiene la proprietà, i diritti d'autore e gli altri diritti su tutti i documenti allegati all'offerta (ad es. immagini, disegni, etichette). Questi possono essere resi accessibili a terzi solo se espressamente destinati alla divulgazione.
  3. Le offerte del locatore sono non vincolanti. La conclusione del contratto e altri accordi diventano vincolanti solo con conferma scritta del locatore.

III. Durata del noleggio e scopo d’uso

  1. Il noleggio dell’impianto/i del locatore avviene per un periodo determinato. Se il contratto di noleggio non prevede diversamente, il periodo minimo di noleggio è di 7 giorni lavorativi. Inoltre, il prezzo di noleggio concordato è valido solo se viene rispettato almeno il 90% della durata complessiva del contratto. In caso contrario, il locatore si riserva il diritto di adeguare il prezzo di noleggio in base al listino prezzi in vigore.
  2. La cessazione del rapporto di noleggio è consentita solo con un preavviso minimo di cinque giorni lavorativi prima della fine del noleggio. Se l'ultimo giorno del termine cade di domenica, in un giorno festivo riconosciuto o di sabato, il termine slitta al giorno lavorativo successivo. La disdetta deve avvenire in forma scritta (anche se la data di fine noleggio è già nota al momento dell’ordine) e viene confermata per iscritto dal locatore. Ai fini della tempestività della disdetta, fa fede la ricezione della dichiarazione di disdetta da parte del locatore. Alla scadenza del contratto, tutti i beni oggetto del noleggio devono essere restituiti immediatamente al locatore o essere resi disponibili per il ritiro. In caso contrario, per ogni giorno di ritardo nella restituzione, il locatore ha diritto a un indennizzo pari al prezzo giornaliero di listino, in base al listino prezzi vigente, oltre all'eventuale IVA applicabile. Per quanto riguarda gli accessori, in particolare tubazioni, silenziatori, tubi flessibili, sistemi di telecontrollo e cavi, l’indennizzo dovuto al locatore viene calcolato su base settimanale, in base al canone mensile pattuito inizialmente. Tutti i beni oggetto del noleggio devono essere resi accessibili e pronti per il ritiro durante l’orario di lavoro (tra le 7:00 e le 19:00) per essere caricati da trasportatori o tecnici del locatore. Se i beni noleggiati includono un serbatoio di combustibile, questo deve essere reso disponibile per il ritiro in condizioni di svuotamento completo. Le spese per lo svuotamento sono a carico del conduttore. Se il conduttore non mette a disposizione i beni noleggiati con il serbatoio svuotato, il locatore ha il diritto di provvedere allo svuotamento e addebitare i costi al conduttore. Eventuali rimanenze di combustibile non verranno rimborsate. Il conduttore deve provvedere alla tempestiva disdetta della gestione del combustibile non appena non sia più necessaria l’erogazione, indipendentemente dalla durata del contratto di noleggio dell'impianto/i. La disdetta deve essere comunicata per iscritto almeno 5 giorni prima della scadenza del contratto (per serbatoi superiori a 3000 litri: 14 giorni) o comunque tempestivamente in caso di cessazione anticipata del rifornimento. In caso contrario, l’erogazione continuerà fino all’ultimo giorno del contratto.
  3. Il periodo di noleggio inizia il giorno della consegna e termina il giorno del ritiro, considerando entrambi i giorni come periodo di noleggio.
  4. Se al momento della messa in funzione o durante il funzionamento dell’impianto si manifesta un difetto imputabile al locatore che ne richieda l’arresto, il periodo di noleggio verrà sospeso dal momento del guasto fino alla sua riparazione, a condizione che il conduttore comunichi immediatamente il difetto al locatore.
  5. Il conduttore non può utilizzare l’impianto/i o parti di esso per edifici diversi o in luoghi diversi da quelli contrattualmente stabiliti senza il previo consenso scritto del locatore. Non è inoltre consentito cedere l’impianto/i a terzi o subaffittarlo senza l'autorizzazione scritta del locatore. Il rifiuto del locatore di concedere tale autorizzazione non dà diritto al conduttore di recedere dal contratto di noleggio.
  1. L’uso dell’impianto/i deve essere effettuato da personale qualificato, generalmente appartenente a un’azienda autorizzata, secondo le regole tecniche riconosciute. Il locatore deve essere immediatamente informato per iscritto degli interventi di manutenzione effettuati.
  2. Non sono ammesse modifiche di alcun tipo all'idraulica, all'impianto elettrico o ad altri componenti installati. I costi per il ripristino dello stato originale verranno addebitati separatamente dal locatore.
  3. Non sono consentiti interventi sul bene locato senza una conferma scritta del locatore. Sono esclusi da tale divieto gli elementi di comando necessari per il funzionamento del bene locato, secondo il manuale d'uso. Tale disposizione si applica anche agli accessori inclusi nel noleggio, come ad esempio i collegamenti dei tubi flessibili.
  4. Nell'ambito dell'opzione contrattuale "Fornitura di combustibile per centrali termiche mobili" si applica quanto segue: il locatore gestisce l’approvvigionamento di combustibile per conto del conduttore. Al fine di garantire la fornitura di combustibile anche nei giorni festivi consecutivi, il conduttore è tenuto a noleggiare un serbatoio di dimensioni adeguate in base al consumo e all’uso dell’impianto/i. Se il conduttore non adempie a tale obbligo, non potrà avanzare alcuna pretesa per il mancato funzionamento dell’impianto/i dovuto a carenza di combustibile.
  5. La verifica della necessità e l'eventuale ottenimento tempestivo di autorizzazioni edilizie e/o amministrative per l'installazione e/o il funzionamento dell’impianto/i nel luogo di utilizzo previsto è di esclusiva responsabilità del conduttore. Il locatore non assume alcuna responsabilità per ritardi derivanti dalla mancanza di tali autorizzazioni.
  6. Il conduttore è tenuto a soddisfare i seguenti requisiti per la fornitura di energia (calore, freddo, vapore) e per il collegamento dell’impianto/i alla rete esistente dell’immobile da parte del locatore: il circuito energetico del conduttore deve disporre di un punto di connessione accessibile e funzionante per il flusso e il ritorno. Il conduttore deve inoltre fornire, a proprie spese, una quantità sufficiente di acqua per il riempimento dell’impianto/i e un’alimentazione elettrica affidabile adeguata al fabbisogno dell’impianto/i noleggiato/i.
  7. Il conduttore è obbligato a installare gli aggiornamenti software forniti dal locatore sui dispositivi utilizzati per il monitoraggio remoto entro 48 ore dalla ricezione della notifica da parte del locatore. L'informazione viene inviata via e-mail all'indirizzo indicato dal conduttore. Se il conduttore non installa un aggiornamento definito "critico" dal locatore, anche dopo un ulteriore sollecito scritto, il locatore ha il diritto di sospendere l'accesso al portale clienti fino all’installazione dell’aggiornamento. Durante il periodo di sospensione, il conduttore rimane obbligato al pagamento del canone pattuito contrattualmente.
  8. Il conduttore non è autorizzato a utilizzare la scheda SIM fornita per scopi diversi dal monitoraggio remoto. In particolare, non è consentito l’uso della scheda SIM in altri dispositivi con accesso a Internet per la creazione di una connessione dati.

IV. Prezzi
I prezzi vengono stabiliti nel contratto di noleggio in base alla durata del noleggio richiesta e secondo il listino prezzi in vigore. Se la durata del noleggio viene ridotta del 10% o più rispetto alla durata concordata, il locatore ha il diritto di adeguare il costo del noleggio in base al listino prezzi vigente. Le estensioni del noleggio da parte del conduttore sono escluse da questa regola. La fatturazione avviene in base ai giorni di noleggio effettivi. Un canone settimanale corrisponde a sette giorni di calendario, mentre il canone mensile si basa su 28, 30 o 31 giorni di calendario a seconda del mese. I prezzi del locatore sono da intendersi al netto dell’IVA applicabile e vengono calcolati in franchi svizzeri. Se il conduttore richiede la stipula di un’assicurazione casco per macchinari e di responsabilità civile, questa verrà indicata separatamente e i relativi costi saranno a suo carico.

V. Condizioni di pagamento
1.    Le condizioni di pagamento sono stabilite nel contratto di noleggio. Se non specificate, il pagamento è dovuto entro 14 giorni netti dalla ricezione della fattura.
2.    In caso di ritardo nel pagamento, il locatore ha il diritto di addebitare interessi di mora pari al 5%. Se sussiste un motivo legale, il locatore può richiedere un tasso d’interesse più elevato. Il diritto del locatore di richiedere ulteriori danni da mora rimane inalterato.
3.    Per ogni sollecito di pagamento verranno addebitate spese amministrative forfettarie di 50,00 CHF.
4.    Se il conduttore è in mora e non salda i debiti arretrati entro un termine ragionevole dopo un avviso formale, il locatore può risolvere il contratto di noleggio in via straordinaria con effetto immediato. Indipendentemente dall’eventuale destinazione del pagamento dichiarata dal conduttore, i pagamenti parziali ricevuti senza specificazione verranno imputati prima ai costi, poi agli interessi e infine ai debiti più vecchi. Il locatore fornirà un riepilogo dettagliato al conduttore.
5.    Il pagamento si considera effettuato solo quando l’importo viene accreditato sul conto del locatore.
6.    Se il locatore viene a conoscenza di circostanze che mettano in dubbio la solvibilità del conduttore, ha il diritto di esigere il pagamento immediato dell’intero importo residuo fino alla fine del periodo di noleggio previsto, nonché di richiedere pagamenti anticipati o garanzie.
7.    Il conduttore ha diritto alla compensazione, alla ritenzione o alla riduzione del pagamento solo se le sue contropretese sono state legalmente accertate o sono incontestate.
 

VI. Termini di pagamento, compensazione, diritto di conservazione

  1. Il prezzo di acquisto e le spese di spedizione sono immediatamente dovuti con ordine secondo la sezione II, se non diversamente concordato. L'acquirente può trasferire il prezzo di acquisto e le spese di spedizione sul conto del venditore o pagare da TWINT.
  2. In caso di controllo del credito di successo, l'acquisto è possibile in conto. Il rispettivo termine di pagamento è determinato individualmente dal venditore. Il venditore si riserva il diritto di fornire ai clienti solo contro il pagamento anticipato. Una detrazione dello sconto richiede un accordo espresso. Una detrazione di sconto può essere riconosciuta dal venditore solo se il pagamento è stato ricevuto dal venditore al concordato o nella fattura.
  3. L'acquirente non ha il diritto di compensare i reclami nei confronti del venditore con reclami da questo contratto, a meno che queste domande riconvenzionali non siano legalmente stabilite o indiscusse. L'acquirente ha anche il diritto di compensare i reclami se l'acquirente afferma avvisi o domande riconvenzionali dallo stesso contratto di acquisto.
  4. L'acquirente può esercitare un diritto di conservazione solo se la domanda riconvenzionale si verifica dallo stesso contratto di acquisto.
  5. Se l'acquirente è ritardato di pagamento, i costi di promemoria di una tariffa fissa di CHF sorgeranno per ogni promemoria di CHF 50,00.
  6. Indipendentemente da una determinazione di rimborso dichiarata dall'acquirente, i pagamenti parziali in arrivo vengono inizialmente contati per eventuali costi, richieste di interesse e quindi i residui più antichi. Il venditore darà all'acquirente di conseguenza.

VII. Termini di consegna e prestazione

  1. Ritardi nella consegna, nel ritiro, nel montaggio e nella messa in funzione dell’impianto/i dovuti alla natura e alle condizioni del sito di installazione (terreno, edificio o infrastrutture) sono a carico del conduttore. Il locatore non si assume costi aggiuntivi derivanti da ritardi imprevisti e non imputabili a sua responsabilità.
  2. In caso di forza maggiore, il locatore è esonerato dall’obbligo di consegna. Ciò non costituisce una violazione contrattuale e non dà diritto al conduttore a richieste di risarcimento.
  3. Per forza maggiore si intende qualsiasi evento al di fuori del controllo del locatore che impedisca, in tutto o in parte, l’adempimento delle sue obbligazioni, inclusi guerra (con o senza dichiarazione), terrorismo, incendi, inondazioni e altre calamità naturali, scioperi, serrate, embarghi, interventi governativi, pandemie o epidemie, nonché guasti operativi non imputabili al locatore o provvedimenti amministrativi. Difficoltà di approvvigionamento e altre problematiche operative dei fornitori del locatore sono considerate forza maggiore se il fornitore stesso è colpito da un evento ai sensi di questo paragrafo.
  4. Il locatore è tenuto a informare tempestivamente il conduttore dell’evento di forza maggiore.

VIII. Diritti del conduttore in caso di difetti

  1. I difetti devono essere segnalati immediatamente al locatore, e comunque entro un termine massimo di tre giorni dal ricevimento della fornitura o dall’insorgenza del difetto.
  2. Il locatore non è responsabile per guasti o danni causati da uso improprio, installazione errata, usura naturale, trattamento negligente, utilizzo di combustibili inadeguati o mancato rispetto delle istruzioni per il montaggio e la manutenzione.
  3. Il locatore sottolinea espressamente che non sussiste alcun obbligo di garanzia nel caso di usura di parti soggette a consumo, come ugelli del bruciatore, inserti per bruciatori a basse emissioni, fusibili, guarnizioni, rivestimenti della camera di combustione o componenti delle unità di accensione o monitoraggio esposti al fuoco, qualora l’usura sia dovuta al normale utilizzo dell’impianto.
  4. Il locatore non è inoltre responsabile per guasti all’impianto/i causati da inquinamento atmosferico, come forti depositi di polvere o vapori aggressivi, corrosione da ossigeno (ad esempio in caso di utilizzo di tubi in plastica non impermeabili alla diffusione dell’ossigeno in impianti di riscaldamento a pavimento), installazione in ambienti inadeguati o utilizzo continuato nonostante la presenza di un difetto.
  5. Il conduttore è responsabile di garantire che l’impianto/i rimanga sempre chiuso e che l’accesso a persone non autorizzate sia impedito. Il locatore declina ogni responsabilità per danni conseguenti derivanti dall’accesso non autorizzato o da azioni dirette di persone non autorizzate.
  6. La fornitura di calore o freddo tramite gli impianti del locatore non può compensare eventuali carenze del sistema esistente del conduttore o dei suoi partner contrattuali e garantisce solo il livello di calore o freddo che è tecnicamente possibile e abituale in base alla configurazione dell’impianto del conduttore. Il raggiungimento di una temperatura ambiente specifica non è garantito. Qualsiasi accordo contrario deve essere stipulato per iscritto per essere valido. Minime variazioni rispetto ai livelli di riscaldamento, fornitura di vapore o raffreddamento del sistema esistente in loco non costituiscono un difetto.
  7. Il locatore non è responsabile per interruzioni o malfunzionamenti nella trasmissione dei dati per il monitoraggio remoto nei seguenti casi:

•    Il portale clienti è limitato o inaccessibile per un massimo di 24 ore.
•    Mancata trasmissione dei dati dovuta a:
a. assenza di copertura di rete mobile nel luogo di utilizzo o interruzione temporanea della copertura di rete mobile;
b. guasti alla scheda SIM non imputabili a colpa del locatore;
c. impostazioni dei filtri antispam dell’account e-mail del conduttore.

IX. Responsabilità

  1. Sono escluse le richieste di risarcimento danni, indipendentemente dalla natura della violazione dell’obbligo, comprese azioni illecite, a meno che non vi sia dolo o colpa grave, salvo diversa disposizione nelle seguenti condizioni. Ciò vale in particolare per danni derivanti dagli obblighi operativi del conduttore. Il locatore, salvo esplicito accordo, non è l’operatore dell’impianto e quindi non è responsabile degli obblighi derivanti dall’esercizio dell’impianto.
  2. In caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali, il locatore risponde per qualsiasi negligenza, ma solo fino all’ammontare del danno tipicamente prevedibile. Il conduttore non ha diritto al risarcimento di mancato guadagno, spese risparmiate, richieste di risarcimento da parte di terzi o altri danni indiretti e consequenziali, a meno che una caratteristica garantita dell’impianto non sia destinata specificamente a proteggere il conduttore da tali danni.
  3. Le limitazioni ed esclusioni di responsabilità sopra indicate non si applicano ai danni derivanti da condotta dolosa del locatore, né alla responsabilità per caratteristiche garantite dell’impianto, per richieste derivanti dalla legge sulla responsabilità del prodotto, o per danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute.
  4. Le esenzioni di responsabilità sopra menzionate si applicano anche ai dipendenti, collaboratori, rappresentanti e ausiliari del locatore.

X. Tutela del locatore, diritto di ispezione e controllo

  1. Il conduttore si impegna a trattare l’impianto/i con cura e in modo appropriato, a rispettare tutte le normative e le regole tecniche applicabili e a effettuare controlli regolari. L’impianto/i deve essere restituito nello stesso stato in cui è stato consegnato. Il conduttore è obbligato, in particolare dopo la cessazione del contratto e la disdetta del noleggio, a mantenere l’alimentazione elettrica dell’impianto/i fino al ritiro da parte del locatore se, nel luogo di installazione, si prevedono temperature inferiori a +4°C, al fine di evitare danni da gelo. Inoltre, il conduttore deve adottare le misure di protezione contro il gelo indicate nel manuale d'uso.
  2. Tutti i rischi aggiuntivi, in particolare il rischio di inquinamento delle acque, sono a carico del conduttore.
  3. Il conduttore è responsabile per tutti i danni (ad esempio danni da incidente, perdita, furto o uso improprio dell’impianto/i), compresi i costi di riparazione. In caso di danno totale, il conduttore è responsabile del valore di sostituzione dell’impianto/i, al netto del valore residuo. Inoltre, il conduttore è responsabile per eventuali danni consequenziali, in particolare perdita di valore, costi di recupero, spese per periti e una quota forfettaria per costi amministrativi.
  4. In caso di danno all’impianto/i durante il periodo di noleggio, il conduttore deve informare immediatamente il locatore per iscritto, indicando tutti i dettagli relativi all’evento.
  5. Il conduttore è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie per chiarire l’evento dannoso e a rispondere in modo veritiero e completo alle domande relative alle circostanze del danno.
  6. Su richiesta del conduttore e a sue spese, il locatore può stipulare un’assicurazione casco per macchinari e una polizza di responsabilità civile.
  7. Il locatore ha il diritto di ispezionare l’impianto/i in qualsiasi momento a proprie spese o di farlo ispezionare da un incaricato. Il conduttore deve garantire l’accesso agli impianti previo avviso del locatore.
  8. Alla scadenza del periodo di noleggio o in caso di ritardo di pagamento superiore a cinque giorni, il locatore ha il diritto di richiedere la restituzione dell’impianto/i o, se necessario, di esigere la cessione dei diritti di consegna del conduttore nei confronti di terzi.

XI. Diritti d’autore e diritti di proprietà intellettuale

  1. Il conduttore acquisisce un diritto d’uso semplice e non trasferibile per scopi propri sui documenti ricevuti nell’ambito del contratto (ad es. immagini, manuali d’uso, condizioni generali di contratto) in formato elettronico o cartaceo.
  2. Il conduttore non è autorizzato a modificare, copiare o duplicare in altro modo tali documenti per uso proprio. Qualsiasi utilizzo ulteriore al di fuori degli scopi aziendali interni richiede il consenso esplicito e scritto del locatore. Il locatore non è responsabile per violazioni di diritti d’autore o di protezione da parte di terzi derivanti da un utilizzo improprio di tali documenti da parte del conduttore.

XII. Legge applicabile / Lingua contrattuale
Si applica il diritto svizzero con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni. La lingua contrattuale è il tedesco. Per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale, il foro competente esclusivo è quello della sede principale del locatore. Il locatore si riserva il diritto di agire anche presso il foro competente della sede del conduttore.

XIII. Disposizioni finali

  1. L’invalidità di singole disposizioni del presente contratto o la presenza di lacune contrattuali non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.
  2. Le disposizioni nulle o le lacune contrattuali devono essere sostituite da clausole che si avvicinano il più possibile allo scopo del contratto.
  3. Non esistono accordi verbali accessori. Modifiche e integrazioni al presente contratto devono essere redatte per iscritto.
  4. Salvo diverso accordo, il luogo di adempimento è la sede del conduttore. Il trasferimento del rischio avviene con la consegna dell’impianto/i al vettore o al trasportatore incaricato dal locatore.


01/2025
Traduzione a solo scopo informativo. Si applicano i termini e le condizioni tedeschi.

 

Condizioni Generali di Contratto
ENERENT Schweiz GmbH – Vendita

Le presenti Condizioni Generali di Contratto per la Vendita (di seguito: CGV Vendita) si applicano a tutti i contratti stipulati per forniture e prestazioni tra ENERENT Schweiz GmbH e l'acquirente, a condizione che quest'ultimo sia un imprenditore e che il contratto rientri nell'attività della sua impresa. Inoltre, tali condizioni si applicano se l'acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico.

I. Disposizioni generali

  1. Tutti gli accordi tra il venditore e l'acquirente relativi al contratto di vendita risultano in particolare anche dalle presenti condizioni generali. È determinante la versione delle CGV Vendita in vigore al momento della stipula del contratto.
  2. Tutte le forniture e prestazioni derivanti dal contratto di vendita, inclusi i servizi e le consulenze, sono regolate esclusivamente dalle seguenti condizioni, salvo diverso accordo tra il venditore e l'acquirente.
  3. Il venditore non riconosce eventuali condizioni generali contrastanti, a meno che non abbia espressamente approvato per iscritto la loro validità. Le presenti CGV Vendita si applicano anche nel caso in cui il venditore, pur essendo a conoscenza di condizioni generali dell'acquirente contrastanti o divergenti, esegua le prestazioni senza riserve o non si opponga espressamente alla loro applicazione dopo la ricezione. Accordi divergenti e intese verbali sono validi solo se confermati per iscritto dal venditore tramite e-mail.
  4. Per la gestione di un account cliente sono necessari dati personali. I dati richiesti sono contrassegnati con un “*” al momento della registrazione. Con la registrazione, l'acquirente acconsente all'utilizzo di tali dati per la gestione dell’account. Il venditore tratta questi dati, previo consenso dell'acquirente, per l’elaborazione di richieste e la gestione dei contratti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati. Maggiori informazioni sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy al seguente link: Protezione dei dati | ENERENT Schweiz GmbH.

II. Offerta e conclusione del contratto

  1. Il venditore mantiene la proprietà, i diritti d'autore e tutti gli altri diritti sui documenti allegati all'offerta (ad es. immagini, disegni, etichette). Tali documenti possono essere resi accessibili a terzi solo se espressamente destinati alla divulgazione o previa autorizzazione scritta del venditore.
  2. Le offerte del venditore non sono vincolanti. La conclusione del contratto e altri accordi diventano vincolanti solo con un contratto di vendita scritto tra acquirente e venditore, basato sulle presenti CGV Vendita.
  3. La presentazione e la promozione di articoli da parte del venditore non costituiscono un'offerta vincolante per la stipula di un contratto di vendita.
  4. Il contratto si considera concluso solo quando il venditore e l'acquirente hanno firmato congiuntamente il contratto di vendita scritto, basato sulle presenti CGV Vendita.
  5. Se la consegna della merce ordinata dall'acquirente non è possibile, ad esempio perché la merce non è disponibile in magazzino, il venditore si riserva il diritto di non concludere il contratto. In questo caso, il contratto non avrà effetto. Il venditore informerà tempestivamente l'acquirente e provvederà a rimborsare eventuali pagamenti già ricevuti.
  6. Le informazioni e le immagini contenute nei documenti del venditore sono vincolanti solo se espressamente indicate come tali. Lievi variazioni estetiche non costituiscono un difetto del bene acquistato.

III. Prezzi

I prezzi del venditore si intendono al netto dell'IVA applicabile e sono calcolati in franchi svizzeri. Essi comprendono:

a. Prezzo di vendita franco fabbrica
b. Eventuali costi aggiuntivi per accessori
c. Eventuale importo base per messa in servizio, istruzione e consegna
d. Spese di trasporto forfettarie, oltre a eventuali costi di imballaggio
e. Dazi doganali

IV. Condizioni di consegna e pagamento

  1. Il venditore è autorizzato a effettuare consegne parziali, a condizione che ciò sia accettabile per l'acquirente.
  2. In caso di consegne parziali, l'acquirente deve sostenere le spese di spedizione solo per la prima consegna. Tuttavia, se le consegne parziali sono richieste dall'acquirente, le spese di spedizione saranno addebitate per ogni consegna.
  3. Il termine di consegna dipende dalla capacità produttiva e viene comunicato all'acquirente al momento della conclusione del contratto, salvo diverso accordo.
  4. Le condizioni di pagamento specifiche sono regolate separatamente nel contratto di vendita tra venditore e acquirente.

V. Condizioni di pagamento, compensazione e diritto di ritenzione

  1. Il prezzo di acquisto e le spese di spedizione sono immediatamente dovuti all'atto dell'ordine ai sensi dell'Articolo II, salvo diverso accordo. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto del venditore.
  2. Se la verifica della solvibilità ha esito positivo, l'acquisto può essere effettuato con pagamento a fattura. Il termine di pagamento verrà stabilito individualmente dal venditore. Il venditore si riserva il diritto di fornire la merce solo previo pagamento anticipato. Eventuali sconti devono essere espressamente concordati. Il venditore riconosce lo sconto solo se il pagamento viene effettuato entro il termine concordato o specificato nella fattura.
  3. L'acquirente non ha il diritto di compensare eventuali crediti con quelli del venditore, salvo che tali crediti siano stati legalmente accertati o non contestati. L'acquirente può esercitare il diritto di compensazione solo se le sue richieste derivano dallo stesso contratto di vendita.
  4. L'acquirente può esercitare un diritto di ritenzione solo se il suo controcredito deriva dallo stesso contratto di vendita.
  5. In caso di ritardo nel pagamento, per ogni sollecito verranno addebitate spese amministrative forfettarie di 50,00 CHF.
  6. Indipendentemente dalla destinazione di pagamento dichiarata dall'acquirente, i pagamenti parziali ricevuti senza specificazione verranno imputati prima ai costi, poi agli interessi e infine ai debiti più vecchi. Il venditore fornirà un riepilogo dettagliato all'acquirente.

VI. Termini di consegna e prestazione

  1. La data di consegna viene concordata in modo vincolante nel contratto di vendita tra il venditore e l'acquirente, in conformità con le presenti CGV Vendita.
  2. La messa in servizio del bene acquistato da parte del venditore non è obbligatoria, salvo espressa previsione contrattuale.
  3. In caso di forza maggiore e altri eventi imprevedibili, eccezionali e non imputabili al venditore, come interruzioni operative, ritardi nei fornitori, scioperi, ingorghi stradali e interventi amministrativi, il termine di consegna e prestazione sarà prorogato per la durata del ritardo, qualora il venditore sia impossibilitato a rispettare le scadenze previste. Se la consegna diventa impossibile a causa di tali circostanze, il venditore è esonerato dall'obbligo di consegna.

VII. Obbligo di ispezione e notifica dei difetti, garanzia / diritti per vizi

  1. Il periodo di garanzia per i beni nuovi è di un anno. Per la vendita di beni usati, la garanzia è esclusa. I difetti devono essere segnalati al venditore per iscritto immediatamente, e comunque entro un termine massimo di tre giorni dalla ricezione della fornitura o dal manifestarsi del difetto.
  2. Il venditore non riconosce alcuna garanzia per difetti derivanti dal mancato rispetto del manuale d’uso o da modifiche apportate dall'acquirente ai beni contrattuali. L'acqua di riempimento e integrazione nel circuito primario deve essere composta esclusivamente dagli specifici antigelo indicati. Le istruzioni operative dei beni contrattuali devono essere rispettate scrupolosamente. Se nell’impianto viene introdotto un altro tipo di fluido, l’acquirente sarà responsabile per eventuali danni conseguenti.
  3. Il venditore sottolinea espressamente che le parti soggette a normale usura (come guarnizioni, resistenze elettriche) non rientrano nei diritti di garanzia dell'acquirente.
  4. I difetti segnalati dall’acquirente saranno esaminati dal venditore. Su richiesta dell’acquirente, e in base alla disponibilità, potrà essere fornito un dispositivo sostitutivo per la durata dell’ispezione. Se, a seguito dell'ispezione, il venditore conferma l’esistenza di un difetto che giustifica il reclamo, l'ispezione, il trasporto del dispositivo difettoso e la consegna del dispositivo sostitutivo saranno gratuiti. Tuttavia, se l'ispezione non rileva un difetto imputabile al venditore, quest’ultimo ha il diritto di addebitare all'acquirente i costi sostenuti, inclusi quelli per il trasporto, l’ispezione e l’eventuale riparazione, nonché per la consegna del dispositivo sostitutivo, in base ai tariffari della lista prezzi in vigore.
  5. Se, ai sensi del punto 4, viene fornito un dispositivo sostitutivo, l'acquirente è tenuto a renderlo disponibile per il ritiro, pronto per la spedizione (ossia completamente svuotato e accessibile per il caricamento da parte dei trasportatori o tecnici del venditore) al momento della riconsegna del dispositivo riparato. Si applicano le disposizioni del punto III.3 delle CGV Noleggio. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, il venditore ha il diritto di addebitare una tariffa giornaliera, calcolata in base al listino prezzi in vigore, per ogni giorno di trattenimento del dispositivo sostitutivo.

VIII. Responsabilità

  1. Il venditore è responsabile nei confronti dell'acquirente, sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, per danni causati da dolo o colpa grave, secondo le disposizioni di legge, e per il risarcimento del danno o delle spese inutilmente sostenute.
  2. In tutti gli altri casi, salvo quanto diversamente previsto dal punto 3, il venditore è responsabile solo in caso di violazione di un obbligo contrattuale essenziale (c.d. obbligo cardinale), il cui adempimento è indispensabile per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto l'acquirente può legittimamente fare affidamento. In tal caso, la responsabilità è limitata ai danni prevedibili e tipici. In tutti gli altri casi, la responsabilità del venditore è esclusa, salvo quanto previsto dal punto 3.
  3. Le limitazioni ed esclusioni di responsabilità sopra indicate non si applicano ai danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute, né alla responsabilità derivante dalla legge sulla responsabilità del prodotto.
  4. Le limitazioni ed esclusioni di responsabilità indicate ai punti 1 e 2 non si applicano ai danni derivanti da comportamento doloso del venditore.
  5. Le esclusioni di responsabilità di cui sopra si applicano anche ai dipendenti, collaboratori, rappresentanti e ausiliari del venditore.

IX. Riserva di proprietà, rivendita e cessione

  1. Il venditore si riserva la proprietà del bene acquistato e dei relativi accessori fino al completo pagamento del prezzo d’acquisto.
  2. L'acquirente ha il diritto di rivendere il bene acquistato e i suoi accessori nel normale svolgimento della propria attività commerciale. A tal fine, cede sin d’ora al venditore tutti i crediti derivanti dalla rivendita fino all'importo netto fatturato al proprio cliente. L'acquirente mantiene il diritto revocabile di riscuotere tali crediti. Tuttavia, il venditore si riserva il diritto di incassare direttamente i crediti, qualora l'acquirente non adempia agli obblighi di pagamento derivanti dai ricavi incassati, sia in mora o sia stata presentata una richiesta di apertura di procedura d'insolvenza a suo carico. In tal caso, l'acquirente è obbligato a informare il venditore dei crediti ceduti e dei relativi debitori, nonché a fornire tutta la documentazione necessaria. L’acquirente è tenuto a informare immediatamente i propri clienti della cessione dei crediti.
  3. Per tutta la durata della riserva di proprietà, l'acquirente è tenuto a trattare il bene acquistato con cura e a eseguire a proprie spese gli interventi di manutenzione necessari. Se l'acquirente non adempie ai propri obblighi contrattuali, in particolare se non effettua il pagamento del prezzo d’acquisto entro i termini stabiliti, il venditore ha il diritto, previa concessione di un termine ragionevole, di recedere dal contratto e di esigere la restituzione del bene acquistato dall'acquirente o da terzi.

X. Diritti d’autore e diritti di proprietà intellettuale

  1. L'acquirente acquisisce un diritto d’uso semplice e non trasferibile per scopi propri sui documenti ricevuti nell’ambito del contratto (ad es. immagini, manuali d’uso, condizioni generali di contratto) in formato elettronico o cartaceo.
  2. L'acquirente non è autorizzato a copiare, modificare o duplicare in altro modo tali documenti per uso proprio. Qualsiasi utilizzo ulteriore al di fuori degli scopi aziendali interni richiede il consenso esplicito e scritto del venditore. Il venditore non è responsabile per violazioni di diritti d’autore o di protezione da parte di terzi derivanti da un utilizzo improprio di tali documenti da parte dell’acquirente.

XI. Legge applicabile / Lingua contrattuale

Si applica esclusivamente il diritto svizzero, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni (CISG). La lingua contrattuale è il tedesco.

XII. Disposizioni finali

  1. L’invalidità di singole disposizioni del presente contratto o la presenza di lacune contrattuali non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.
  2. Le disposizioni nulle o le lacune contrattuali devono essere sostituite da clausole che si avvicinano il più possibile allo scopo del contratto.
  3. Non esistono accordi verbali accessori. Modifiche e integrazioni al presente contratto devono essere redatte per iscritto. Anche la modifica della clausola relativa alla forma scritta richiede la forma scritta.
  4. Per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale, il foro competente esclusivo è quello della sede principale del venditore. Il venditore si riserva il diritto di agire anche presso il foro competente della sede dell'acquirente.

 

01/2025
ENERENT Schweiz GmbH

Traduzione a solo scopo informativo. Si applicano i termini e le condizioni tedeschi.